Art. 18.
(Sanzioni).

      1. Le violazioni del comma 5 dell'articolo 4, salvo che il fatto costituisca reato, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro; in caso di recidiva, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata fino a 50.000 euro ed è disposta la revoca dell'autorizzazione al progetto.
      2. Le violazioni del comma 6 dell'articolo 4, salvo che il fatto costituisca reato, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro.
      3. Le violazioni del comma 10 dell'articolo 4, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro; in caso di violazione continuata o di recidiva, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo e il responsabile del progetto è sospeso per un massimo di cinque anni da ogni autorizzazione ad effettuare ricerche che implicano l'utilizzo di animali.
      4. Le violazioni del comma 11 dell'articolo 4, salvo che il fatto costituisca reato, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro; in caso di violazione continuata o di recidiva, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.

 

Pag. 34


      5. Le violazioni dei commi 3 e 4 dell'articolo 2 e del comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f), dell'articolo 7, salvo che il fatto costituisca reato, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro. In caso di violazione continuata o di recidiva, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo ed i responsabili sono sospesi per un massimo di cinque anni da ogni autorizzazione ad effettuare ricerche che implicano l'utilizzo di animali.
      6. Le violazioni dei commi 8 e 11 dell'articolo 5, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro e con la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 5.

      7. Le violazioni del comma 3 dell'articolo 6 sono punite, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro e il responsabile del progetto è sospeso per un massimo di cinque anni da ogni autorizzazione ad effettuare ricerche che implicano l'utilizzo di animali.
      8. Le violazioni dei commi 5 e 7 dell'articolo 6 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro. In caso di violazione del comma 7 del medesimo articolo 6, sono disposte la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto e la confisca degli animali.
      9. Chiunque effettua qualsiasi manipolazione od uso di animali in assenza dei requisiti professionali di cui all'articolo 9, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro ed è esonerato da ogni tipo di attività sugli animali presso qualsiasi stabilimento fino al conseguimento del titolo abilitante ai sensi del citato articolo 9 e dell'Allegato 5 annesso alla presente legge. La stessa sanzione amministrativa pecuniaria aumentata di un terzo si applica al responsabile del progetto.
      10. Il medico veterinario responsabile che omette la sua assistenza al mantenimento
 

Pag. 35

del benessere e dello stato sanitario degli animali o la effettua con negligenza o con imperizia è deferito all'ordine dei medici veterinari competente e punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro.
      11. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 12, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro; in caso di violazione continuata o di recidiva, il massimo della sanzione amministrativa è aumentato fino a 50.000 euro e si procede alla sospensione dell'autorizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 10 e al comma 5 dell'articolo 11 fino al corretto adeguamento delle strutture.
      12. Tutte le altre violazioni delle disposizioni della presente legge sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.